Affittacamere

Disambiguazione – Se stai cercando l’omonimo film con Jack Lemmon, vedi L'affittacamere (film 1962).
Niente fonti!
Questa voce o sezione sull'argomento professioni non cita le fonti necessarie o quelle presenti sono insufficienti.

Per affittacamere si intende l'attività di chi concede camera in locazione a terzi, da non confondere con la condivisione della medesima abitazione.

Caratteristiche dell'attività

Con questo termine si intende il locatore di un tipo di alloggio economico ed essenziale, spesso non legato alla fruizione turistica. Esso si differenzia inoltre dai bed and breakfast, dagli hotel, alberghi e pensioni. Molti servizi di base sono garantiti e non hanno una copertura di 24 ore.

Se un ristoratore, nella stessa struttura immobiliare ove esercita la sua attività imprenditoriale, ha anche l'attività di affittacamere, l'esercizio viene denominato locanda.

Nel mondo

Ampliare le prospettive!
Questa voce o sezione sugli argomenti diritto e professioni ha un'ottica geograficamente limitata.
Motivo: Solo l'Italia?

Italia

La materia è disciplinata dalla legge 16 giugno 1939 n. 1111 (Disciplina degli affittacamere)[1] e dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.

La legge delinea l'attività dell'affittacamere ponendo questi requisiti:

  • non possono avere più di sei camere arredate, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati in uno stesso stabile;
  • non possono avere più di sei posti letto;
  • possono fornire pasti;
  • non possono fornire superalcolici;
  • la durata minima dell'alloggio, eccezion fatta per artisti e deroghe provinciali, è di 7 giorni;
  • l'alloggio, salvo patto contrario, deve essere pagato ogni quindici giorni;
  • la risoluzione dell'affitto va comunicata 7 giorni prima, salvo eccezioni o deroghe;
  • le persone alloggiate non hanno diritto al rimborso del prezzo anticipato per l'alloggio;
  • le persone hanno diritto al rimborso del vitto non consumato, previo avviso nel giorno precedente.

Il Decreto del presidente della Repubblica n. 31/2001 ha abolito, quale requisito necessario per l'esercizio di tale attività, la preventiva dichiarazione all'autorità di pubblica sicurezza.

L'attività di affittacamere soggiace anche a leggi regionali, che integrano la disciplina nazionale in materia, prevedendo altri requisiti, o inserendo altri standard qualitativi o anche meglio descrivendo i contenuti minimi del servizio e/o arredo, igienici, impiantistica.

Note

  1. ^ Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del Regno d'Italia - Parte Prima N. 187 dell'11 agosto 1939

Bibliografia

  • Stefano Giove, Maurizio De Tilla, Le locazioni abitative e non abitative, Wolters Kluwer Italia, 2009, ISBN 978-88-13-29422-9.

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Anbba.it Sito ufficiale dell'associazione nazionale dei Bed and Breakfast, Affittacamere e Casa Vacanze - ANBBA, su anbba.it.
Controllo di autoritàThesaurus BNCF 29257
  Portale Diritto
  Portale Lavoro