Brocardo

Il brocardo è una sintetica e antica massima giuridica, chiara e concisa, prevalentemente di tradizione latina (ma esistono anche brocardi germanici o anglosassoni), come ad esempio dura lex, sed lex.

Origini ed etimologia

La funzione del brocardo consiste nell'enucleare dalle leggi princìpi, chiamati generalia. Un'ipotesi, liquidata come leggendaria dal Savigny[1], riguardo all'etimologia del termine è che esso derivi dal nome del canonista Burchardus (Burkhard, dagli italiani e dai francesi chiamato Brocard) vescovo di Worms, il quale scrisse 20 volumi di Regulae Ecclesiasticae, includendo una collezione di locuzioni latine di carattere giuridico ordinate alfabeticamente (dette Brocardica o Regulae Burchardicae).[2][3] Queste locuzioni entrarono nell'uso comune grazie alla scuola dei glossatori di Bologna, attiva nei secoli XII e XIII.

Un'altra teoria, facente capo al Kantorowicz, fa discendere il termine da una corruzione delle parole pro e contra. Indifendibile sul piano linguistico, tale ipotesi rimane suggestiva poiché evidenzia significativamente la funzione del brocardo: ai principi generalia, infatti, si affiancavano gli argomenti normativi pro e contra.

La prima testimonianza in volgare del termine risale al 1314, con Francesco da Barberinoː[4]

«"Se' tornato Jurista?
Dolce e piana fa vista
e non troppo allegando,
leggi multiplicando.
Né curar di broccardi,
ma cerca y casi e tardi
'adira o far contesa
con chi l'à prima impresa,
ch'uno experto è più dextro
che tu di leggi presto."»

Utilizzi propedeutici

Un utilizzo particolare del brocardo si riscontra nell'insegnamento di Pillio, maestro della scuola di Modena, vissuto nel periodo dei grandi glossatori (secc. XII e XIII). Per far apprendere ai suoi allievi meccanismi e strumenti giuridici utilizzava i brocardi prendendo massime dalla compilazione Giustinianea e a questi adduceva degli argomenta o generalia, cioè argomentazioni a favore e contro il principio espresso nell'opera giustinianea. Da qui avveniva un dibattito su due fronti, da una parte pro e dall'altra contro il brocardo; infine metteva la solutio (soluzione) delle contraddizioni per far comprendere agli studenti e rendere armonico l'ordinamento.

Alcuni esempi

Le singole voci sono elencate nella Categoria:Brocardi.
  • A communi observantia non est recedendum: non bisogna discostarsi dall'uso comune.
  • Beneficium abstinendi: beneficio di astenersi (ad es. nell'accettazione dell'eredità)
  • Causa causae est causa causati: la causa della causa è la causa di ciò che è stato causato.
  • Caveat emptor: stia in guardia l'acquirente; si tuteli da sé il compratore (principio del Common Law, in cui vi è parità fra le parti di una compravendita, in contrapposizione con il principio vigente nel sistema italiano ed europeo di protezione dell'acquirente, considerato parte debole).
  • Coactus voluit, sed voluit: l'ha voluto per obbligo, ma l'ha voluto. La costrizione ad agire in qualche modo non significa assenza di volontà da parte di chi viene costretto. Da ciò l'annullabilità, e non la nullità, dell'atto da lui compiuto.
  • Consensus, non amor, facit nuptias: il consenso, non l'amore, fa le nozze (massima del diritto canonico)
  • Contra principia negantem non est disputandum: Non ci si può confrontare con chi nega i principi della discussione.
  • Dormientibus iura non succurrunt: la legge non soccorre chi trascura i propri doveri (i dormienti).
  • Dura lex, sed lex: la legge è dura, ma è legge.
  • Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat: l'onere della prova incombe a chi afferma (a colui che vuole far valere un diritto in giudizio), non a chi nega.
  • Excusatio non petita, accusatio manifesta: scusa non richiesta, accusa manifesta (ovvero: chi avanza delle scuse non richieste, si autoaccusa).
  • Falsitas quae nemini nocet non punitur: non è punibile la falsità che non nuoce ad alcuno.
  • Ignorantia legis non excusat: non si perdona l'ignoranza della legge, cioè la non conoscenza della legge non è accettabile come scusa per il mancato rispetto.
  • Imputet sibi: imputabile solo a se stesso, si usa quando si vuole indicare che un fatto è di esclusiva responsabilità di una persona e non coinvolge terzi.
  • In claris non fit interpretatio: nella chiarezza non si dànno interpretazioni. Se una norma è intelligibile non è necessario darne una interpretazione.
  • In dubio pro reo: nel dubbio, giudica in favore dell'imputato.
  • In iure non remota causa sed proxima spectatur: in legge non è rilevante la causa più remota, ma quella più prossima.
  • Inadimplenti non est adimplendum: non si adempie al dovere con il negligente. Nessuno deve rispettare un'obbligazione se la controparte non adempie la propria.
  • Iura novit curia: la corte conosce la legge.
  • Ne bis in idem: nessuno può essere processato due volte per il medesimo reato.
  • Nemo iudex in re sua: nessuno sia al contempo giudice e parte in giudizio.
  • Nullum crimen, nulla poena sine praevia lege poenali: non c'è né crimine né pena senza una legge penale.
  • Nullum crimen sine lege: nessun reato senza legge. Nessun fatto può essere considerato come reato se ciò non è previsto da una legge dello Stato.
  • Obligatio est iuris vinculum quo, necessitate, adstringimur alicuius solvendae rei, secundum nostrae civitatis iura: l'obbligazione è un vincolo giuridico che stringiamo per regolamentare una situazione secondo le leggi dello Stato.
  • Omnia munda mundis: tutto è puro per chi è puro, dal Nuovo Testamento e precisamente nell'epistola a Tito (I, 15) di Paolo di Tarso.
  • Pacta sunt servanda: i patti sono legge tra le parti (letteralmente, "i patti vanno rispettati").
  • Parce sepulto: è una locuzione latina di Virgilio che in italiano significa, alla lettera, «abbi rispetto per il sepolto». L'espressione si trova in Eneide, III, 41. Il senso di detta espressione è che non ha senso continuare a odiare o a parlar male di una persona dopo la sua morte, e che è meglio gli si riservi il rispetto dovuto a chi non è più tra i viventi. In realtà viene utilizzata in metafora anche per indicare che non vale la pena rivangare fatti che ormai sono accaduti e hanno determinato conseguenze non più rimediabili, come la morte.
  • Per honore prostitutitio: per non violare la natura di un comportamento consuetudinario.
  • Quod omnes tangit ab omnibus approbari debet: occorre l'unanimità dei consensi per quello che riguarda i beni comuni (lett. ciò che tocca tutti, da tutti deve venire approvato).
  • Rebus sic stantibus: nell'attuale situazione di fatto. Detto di disposizione legislativa sagomata su un certo assetto di circostanze, la quale conserva validità fino a che queste ultime rimangono invariate (lett. "stando così le cose").
  • Scire leges non est earum verba tenere, sed vim ac potestatem: conoscere le leggi non è imparare i testi a memoria, ma comprenderne lo spirito e la forza.
  • Semel heres, semper heres: una volta erede si è per sempre erede, ovvero la qualità di erede è irrevocabile.
  • Si parva licet componere magnis: se è lecito paragonare le cose piccole alle grandi; è parte di un verso di Virgilio (Georgiche, Libro IV, v. 176).
  • Si vis pacem, para bellum: se vuoi la pace, prepara la guerra; è una locuzione latina dello scrittore romano Vegezio; significa che se sei preparato alla guerra (cioè sei armato, pronto a respingere un attacco, ecc.) molto più difficilmente verrai attaccato poiché chi lo vorrebbe o potrebbe fare temerà la tua reazione.
  • Solve et repete: prima adempi alla tua obbligazione, poi chiedi il rimborso.
  • Ubi lex voluit dixit, ubi noluit tacuit: dove la legge ha voluto ha detto, dove non ha voluto ha taciuto.
  • Verba volant scripta manent: le parole possono essere dimenticate, ma quando sono scritte rimangono indelebili.
  • Ubi maior minor cessat: quando c'è una cosa più importante, quelle meno importanti è come se non esistessero.

Note

  1. ^ Leo Spitzer, "Latin médiéval brocard(ic)a > français brocard", Modern language notes, Vol. 70, 1955, pp. 501-506.
  2. ^ voce broccardo, dell'Enciclopedia Treccani
  3. ^ voce broccardo, del Dizionario Etimologico
  4. ^ Franceco Egidi (a cura di), I documenti d'amore di Francesco da Barberino secondo i mss. originali, Roma, Società filologica romana, 1924, vol. 4, p. 216.

Bibliografia

  • Umberto Albanese, Massime, enunciazioni e formule giuridiche latine, Milano, Hoepli, 1997.
  • Paride Bertozzi, Dizionario dei brocardi e dei latinismi giuridici, 6ª ed., Milano, IPSOA Editore, 2009.
  • Luigi De-Mauri, Regulae juris, 6ª ed., Torino, Bocca, 1912 (ristampa Milano, Hoepli, 1984).
  • Federico Del Giudice (a cura di), Il latino in tribunale. Brocardi e termini latini in uso nella prassi forense, 2ª ed., Napoli, Esselibri Simone, 2005.
  • Edoardo Mori, Dizionario dei termini giuridici e dei brocardi latini, 7ª ed., Piacenza, Casa editrice La tribuna, 2011.

Voci correlate

Collegamenti esterni

  • Etimologia, su etimo.it.
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