Costituzione imperiale

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Una costituzione imperiale - in latino constitutio principis - è, nel diritto romano, una decisione con valore legge, promulgata dall'imperatore nell'esercizio delle sue funzioni.

Tipologia

Essa può prender la forma d'una serie di ordinanze o pronunciamenti:

  • decreto
  • editto
  • epistola
  • mandato
  • rescritto.

Definizione

Di esse Gaio, nelle sue Istituzioni (G.1.5), dà la seguente definizione:

«Constitutio principis est quod imperator vel decreto vel edicto vel epistula constituit; nec umquam dubitatum est, quin id legis vicem optineat, cum ipse imperator per legem imperium accipiat.»

Nelle Institutiones di Giustiniano la costituzione imperiale non ha più valore pari alla legge, ma è essa stessa legge, essendo ormai tutto il potere legislativo accentrato nelle mani dell'imperatore. Troviamo dunque nel brano I. 1.2.6, del giurista Ulpiano:

«Sed et quod principi placuit, legis habet vigorem, cum lege regia, quae de imperio eius lata est, populus ei et in eum omne suum imperium et potestatem concessit. Quodcumque igitur imperator per epistulam constituit vel cognoscens decrevit vel edicto praecepit, legem esse constat: hae sunt, quae constitutiones appellantur.»

Il senso dell'interpretazione di Ulpiano è che l'imperatore è il depositario dell'intero potere di legiferare, la cui legittimazione viene direttamente dall'esercitare il suo ruolo in nome del populus, che è considerato, almeno solo nominalmente, il vero detentore del potere dello Stato (ora imperiale, un tempo la vecchia e defunta res publica). Il principe in altri termini non è che l'esecutore - e il libero mediatore - della volontà del popolo, malgrado egli di fatto non abbia alcun potere diretto di influenzare le decisioni, che rimangono inappellabili, dell'imperatore.

Collegamenti esterni

  • (EN) Herbert John Spiro, constitution, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc. Modifica su Wikidata
Controllo di autoritàThesaurus BNCF 34454 · BNF (FR) cb12501352m (data)
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