Dichiarazione infedele

Delitto di
Dichiarazione infedele
Fonte Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Disposizioni art. 4
Competenza tribunale
Procedibilità d'ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Pena reclusione da uno a 3 anni

La dichiarazione infedele è un reato previsto dall'ordinamento giuridico italiano.

Disciplina

L'art. 4 D.Lgs. 74/2000 punisce con la reclusione da 1 a 3 anni, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto indica nelle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori a quelli effettivi e/o elementi passivi fittizi, se:

  • l'imposta evasa (relativamente ad un'imposta) supera 150.000,00 euro;
  • gli elementi attivi non indicati e/o gli elementi passivi fittizi superano il 10% di quelli indicati in dichiarazione o comunque superano 3.000.000,00 euro.

Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente e in tale caso si tratta di dolo specifico, ovvero la condotta deve essere finalizzata al pagamento di minori imposte o al conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto.

Non sono in particolare punibili:

  • le violazioni che scaturiscono da interpretazioni di norme, quando queste sono obiettivamente incerte (art. 15 D.Lgs. 74/2000), è dubbio se in questo caso sia applicabile la sanzione amministrativa;
  • la violazione delle norme sulla competenza economica è frutto di comportamenti contabili costanti ed evidenziati in bilancio, (venendo evidentemente a mancare il dolo, art. 7 c. 1 D.Lgs. 74/2000);
  • le valutazioni estimative, se la stima corretta non differisce di più del 10% da quella effettuata: l'importo di tali differenze non concorre nemmeno al calcolo dell'imposta evasa o degli elementi sottratti a tassazione ai fini delle soglie di punibilità.

Negli ultimi due casi sono comunque irrogabili le sanzioni amministrative.

Soggetto attivo

Il reato può essere commesso da chiunque abbia presentato le dichiarazioni dei redditi o Iva.

Competenza

Ai fini della competenza del giudice, il reato si considera commesso nel luogo in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale e al momento della presentazione della dichiarazione.

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