Esperimento giudiziale
L'esperimento giudiziale è un mezzo di prova disciplinato agli artt. 218 e 219 c.p.p. consistente nella ripetizione e contestualmente nell'accertamento di un fatto, diretta a verificare se lo stesso è o può essere avvenuto in un determinato modo e comunque attuata, per quanto possibile, nella stessa situazione e con le stesse modalità in cui esso si suppone essere avvenuto.
L'esperimento giudiziale viene disposto dal giudice con un'ordinanza che deve riportare l'oggetto, il luogo, il giorno e l'ora dell'operazione. Eventualmente, la stessa deve comprendere anche la nomina di un esperto. Il giudice dispone inoltre sui provvedimenti necessari allo svolgimento delle operazioni, ne dispone la documentazione e provvede alla redazione di un relativo verbale. Se l'esperimento giudiziale ha per oggetto una persona, una cosa o un luogo il cui stato è soggetto a modificazione non evitabile, si può precedere secondo le forme dell'incidente probatorio (art. 392 c.p.p.).
Il risultato dell'esperimento giudiziale costituisce un indizio del fatto che si intende accertare, di conseguenza un eventuale risultato positivo evidenzia soltanto che l'accadimento di tale fatto è compatibile con lo stato dei luoghi e delle cose oltre che con la possibilità d'azione delle persone in quei luoghi e con quelle cose. Il risultato negativo, invece, dimostra che il fatto che si intende accertare non è potuto accadere con le modalità si suppone essere state adottate.
Bibliografia
- Codice di procedura penale
- Metello Scaparone, Procedura penale. Vol. 1, 4ª edizione, G. Giappichelli Editore 2015
V · D · M | |
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Soggetti | Giudice per le indagini preliminari · Giudice dell'udienza preliminare · Pubblico ministero · Polizia giudiziaria · Imputato · Parte civile · Civilmente obbligato per la pena pecuniaria |
Condizioni di procedibilità | Autorizzazione a procedere · Istanza di procedimento · Richiesta di procedimento · Querela |
Fasi e vicende | Iscrizione della notizia di reato · Indagini preliminari · Interrogatorio · Accertamenti medici idonei ad incidere sulla libertà personale · Incidente probatorio · Informazione di garanzia · Richiesta di archiviazione · Archiviazione · Rinvio a giudizio · Legittimo impedimento · Udienza preliminare · Sentenza di non luogo a procedere · Dibattimento · Sentenza |
Atti | Notificazione · Informazione di garanzia · Nullità · Sentenza |
Prove | Mezzi di prova: Testimonianza · Esame delle parti · Confronto · Ricognizione · Esperimento giudiziale · Perizia · (Consulenza tecnica) · Prova documentale Mezzi di ricerca: Ispezione · Perquisizione · Sequestro probatorio · Intercettazione |
Misure cautelari | Personali: Coercitive: Divieto di espatrio · Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria · Allontanamento dalla casa familiare · Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa · Divieto e obbligo di dimora · Arresti domiciliari · Custodia cautelare in carcere · Custodia cautelare in luogo di cura · Interdittive: Sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori · Sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio · Divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali · Misure precautelari: Arresto in flagranza di reato (Flagranza di reato) · Fermo di indiziato di delitto · (Udienza di convalida dell'arresto o del fermo) Reali: Sequestro preventivo · Sequestro conservativo |
Procedimenti penali speciali | Giudizio abbreviato · Applicazione della pena su richiesta delle parti · Giudizio direttissimo · Giudizio immediato · Procedimento per decreto · Oblazione |
Il processo penale | Dibattimento · Letture in sede dibattimentale · Assoluzione · Condanna · Prescrizione · Giudizio di rinvio |
Procedimenti differenziati | Procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica · Procedimento davanti al giudice di pace · Processo penale minorile |
Mezzi di impugnazione | Riesame · Appello · Ricorso per cassazione · Revisione · Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto |
Esecuzione | Incidente di esecuzione |