Omessa dichiarazione

«È punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte a euro trentamila.
Ai fini della disposizione prevista dal comma 1 non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto.»

(Articolo 5 del decreto delegato n. 74/2000)

Delitto di
Omessa dichiarazione
Fonte Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74
Disposizioni art. 5
Competenza tribunale
Procedibilità d'ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Pena reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni

L'omessa dichiarazione è un reato, previsto dall'art. 5 D.Lgs. 74/2000, che punisce con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 4 anni di reclusione, chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto. Con l'entrata in vigore della legge n. 148 del 14 settembre 2011, la soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione è stata ridotta da 77 468,53 euro a 30 000,00 euro.[1]

Differenza con altre ipotesi delittuose

Rispetto al delitto di dichiarazione infedele, la soglia di punibilità è più bassa, essendo sufficiente che l'imposta evasa (relativamente ad un'imposta) superi 30 000,00 euro.

Elemento soggettivo del reato

Trattandosi di delitto, ai fini della punibilità è richiesto il comportamento doloso dell'agente e in tale caso si tratta di dolo specifico, ovvero la condotta deve essere finalizzata al pagamento di minori imposte o al conseguimento di rimborsi o crediti superiori al dovuto. Il reato può essere commesso da chiunque sia tenuto a presentare le dichiarazioni dei redditi o IVA.

Cause di esclusione della punibilità

Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto delegato n. 74/2000, sono escluse dalla previsione penale:

  • le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dalla scadenza;
  • le dichiarazioni non sottoscritte da persona legittimata o non redatte su stampati conformi a quelli ministeriali.

Competenza

Ai fini della competenza del giudice, il reato si considera commesso nel luogo in cui il contribuente aveva il domicilio fiscale al momento di scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione.

Testi normativi

Decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in materia di "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"

Note

  1. ^ Manovra bis, legge n. 148 del 14 settembre 2011 - dossier.net

Bibliografia

  • Ferrando Mantovani, Diritto Penale, Padova, Cedam, 1992. ISBN 8813174667.
  • Giorgio Lattanzi, Codice penale annotato con la giurisprudenza, Milano, Giuffrè, 2003. ISBN 8814104107
  • Mezzetti, I nuovi reati fiscali, Rimini 2000.
  • Pistorelli, Quattro figure contro il contribuente infedele, in Guida al diritto, n° 14, 2000.
  • Santamaria, La frode fiscale, Milano, 1987.
  • Traversi, I nuovi delitti tributari, Milano, 2000.
  • Traversi, I reati tributari in materia di imposte dirette e I.V.A., Milano, 1986.
  • Traversi, Responsabilità penali d'impresa, Padova, 1983.

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