Principio di residenza

Il principio di residenza è un modello con cui lo Stato può informare il suo sistema tributario. Esso è usato in alternativa al principio della fonte.[1] Con il principio di residenza vengono tassati tutti i residenti sul loro reddito mondiale (percepito perciò non solo nel paese di residenza ma in tutto il mondo) o sui loro beni ovunque essi si trovino. Con il principio di residenza vengono tassati anche i non residenti, ma esclusivamente per i loro redditi o beni posseduti entro i confini nazionali. Con questo principio di tassazione i redditi e i beni vengono tutti indipendentemente tassati secondo le norme fiscali vigenti nel paese di residenza del soggetto.

Residenza fiscale delle persone fisiche

Rilevante al fine dell'assoggettamento all'Irpef è il concetto di residenza fiscale, da non confondere con il domicilio fiscale che per le persone fisiche coincide con il Comune di residenza anagrafica.[2] È fondamentale conoscere e comprendere i criteri che determinano se una persona può dirsi residente in Italia o no.

I criteri che stabiliscono chi è fisicamente residente in Italia sono enunciati nell'articolo 2 del t.i.u.r.[3]: si tratta di coloro che per la maggior parte dell'anno solare (183 giorni) abbiano uno dei seguenti requisiti:

  1. iscrizione nelle anagrafi della popolazione residente in Italia
  2. il domicilio o la residenza in Italia

E' sufficiente solo una delle condizioni sopra descritte.

L'iscrizione all'anagrafe

Andando ad analizzare il primo criterio, per 'anagrafe' si intende uno schedario di una certa popolazione residente in un certo comune a fini sia statistici che di carattere politico- economico.[4] Colui che si trasferisce all'estero deve cancellare l'iscrizione all'anagrafe e deve iscriversi all'AIRE (anagrafe degli italiani residenti all'estero).[4] Secondo una circolare del Ministero dell' Economia e delle Finanze non è rilevante questa ultima possibilità, perché risulta improbabile poter determinare se un individuo abbia o meno il suddetto requisito per la maggior parte del periodo d'imposta.[5]

Domicilio e residenza civilistica

Il secondo criterio tratta sia di domicilio, che ai sensi dell'articolo 43 del Codice civile è il luogo dove la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari[6], che di residenza civilistica, definita nel medesimo articolo come la dimora abituale della persona.[6] Non bisogna confondere il domicilio fiscale che riguarda il comune dove si è iscritti all'anagrafe,[7] con il domicilio civilistico.

Residenza fiscale delle persone giuridiche

Per le società, enti e soggetti passivi dell'IRES la disciplina è analoga a quella delle persone fisiche. Secondo l'articolo 73 comma 3[3] del t.i.u.r. il soggetto è ritenuto fiscalmente all'interno del territorio nazionale se per la maggior parte del periodo d'imposta (183 giorni) ha in Italia:

  1. la sede legale
  2. la sede dell'amministrazione
  3. l'oggetto principale

Sede legale

È il criterio formale e si ricava dall' atto costitutivo della società.[8] In alcuni casi vi può essere discrasia tra la sede legale e la sede effettiva della società. A tal riguardo il Codice Civile è chiaro sottolineando che 'nei casi in cui la sede risultante dal registro è diversa da quella effettiva, i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest'ultima'.[6] La sede effettiva, quindi, non sostituisce la sede legale ma si aggiunge ad essa per tutelare i terzi.[9]

Sede dell'amministrazione

Si tratta del criterio sostanziale e si desume dall'esistenza o meno di uffici amministrativi.[10] Il concetto di sede effettiva e di sede dell’amministrazione coincidono e costituiscono, unitamente al concetto di sede legale, il significato generale di sede.[9]

Oggetto principale

Può essere sia una criterio formale che sostanziale e consiste nell'attività essenziale della formazione sociale per il raggiungimento degli scopi istituzionali.[11] E' individuato attraverso l'atto costitutivo.

I criteri sono alternativi tra di loro e sono comuni a molti altri Paesi. Il problema sorge quando una società abbia in Italia uno dei requisiti sopra indicati e un altro in un differente Paese, perché entrambi gli Stati vorranno applicare il principio della tassazione mondiale.[11]

Doppia imposizione

La doppia imposizione si verifica quando due o più Paesi rivendicano il diritto di tassare lo stesso reddito o utile di un'impresa e/o di una persona fisica.[12] Le controversie si risolvono attraverso le convenzioni contro la doppia imposizione che intercorrono tra i due Paesi.[13] Sono trattati internazionali con i quali i Paesi contraenti regolano l’esercizio della propria potestà impositiva con lo scopo di prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.[14]

I vari conflitti all'interno del territorio unitario sono affidati alla Direttiva del Consiglio UE del 17 ottobre 2017 n.1852, che semplifica attraverso tre fasi il percorso di risoluzione della controversia: la denuncia, la procedura amichevole e la procedura di risoluzione della controversia da parte della Commissione consultiva.[15]

Modello OCSE

Nell'ambito della pianificazione della fiscalità internazionale, per quanto riguarda persone fisiche e giuridiche, la Convenzione OCSE contro le doppie imposizioni è fondamentale. Di fatto è la base delle convenzioni internazionali siglate dall'Italia con altri Paesi;[16] infatti prevede tutte le forme possibili di cooperazione tra gli Stati in materia di accertamento e riscossione delle imposte.[17] È stata elaborata sia dal Consiglio d'Europa che dall'OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo economico) per tutelare i contribuenti e combattere l'evasione fiscale attraverso la mutua assistenza (scambi di informazioni, richieste formali etc..).[18] La Convenzione è stata successivamente modificata dal Protocollo entrato in vigore il 1º giugno 2011, in linea con la normativa degli standard internazionali in materia di trasparenza e scambio di informazioni.[17]

Il 1º luglio 2018 è entrata in vigore una convenzione multilaterale contro le doppie imposizioni a sostituire le varie convenzioni bilaterali. Pur avendola firmata, l'Italia non ha ancora completato l'iter per renderla efficace.[11]

Flat tax 2017 sui redditi prodotti all'estero

La Legge di Bilancio per l’anno 2017[19] ha introdotto nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi l’art. 24-bis titolato 'Opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero realizzati da persone fisiche che trasferiscono la propria residenza in Italia'; infatti coloro che trasferiscono la residenza fiscale in Italia possono beneficiare di una imposta sostitutiva sui redditi prodotti all’estero.[20] L'obbiettivo è quello di incentivare gli nivestimenti ed i consumi di nuclei familiari o singoli considerati ad alto potenziale reddituale.

Requisiti

  • Trasferire la residenza fiscale in Italia ai sensi dell'art. 2 comma 2 del Decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917
  • Non siano stati mai residenti in Italia ai sensi dell'articolo 2, comma 2, per un periodo almeno pari a nove periodi d’imposta nel corso dei dieci che precedono l’inizio del periodo di validità dell’opzione.[21]

Imposta

I 'neo domiciliati' in Italia potranno beneficiare di un'imposta sostitutiva posta a 'forfait' nelle misure di 100.000 euro per il soggetto primo titolare del regime fiscale e di 25.000 euro per ciascun familiare definito ai sensi dell'articolo 433 del Codice civile.[22][21] E' rinnovata in modo tacito ogni anno e decorsi quindici anni dal primo periodo gli effetti decadono e dovrà essere versata in un'unica soluzione rispettando la data prevista per il versamento del saldo delle imposte sui redditi.[20]

Per aderire a questa agevolazione il soggetto deve farne richiesta nel momento in cui presenta la dichiarazione dei redditi indicando:

  • dati anagrafici, indirizzo di residenza (se già residente);
  • lo Stato in cui ha avuto l'ultima residenza fiscale;
  • lo status di non residente in Italia per almeno nove periodi d'imposta nel corso dei dieci precinti prima dell'esercizio di validità dell'opzione;
  • gli Stati esteri per i quali intende esercitare la facoltà di non avvalersi dell’applicazione dell’imposta sostitutiva[23]

La sussistenza dei requisiti è fondamentale con annessa documentazione di supporto per l'applicazione dell'imposta sostitutiva.

Note

  1. ^ Il concetto di residenza fiscale, su hugedomains.com.
  2. ^ I criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche. CONFLIAA, Italia, 24 maggio 2021, su confliaaitalia.it.
  3. ^ a b Testo Unico del 22/12/1986 n. 917, su def.finanze.it.
  4. ^ a b Giuseppe Melis, Residenza di persone fisiche [dir. trib.], in Treccani.
  5. ^ Circolare Ministero dell’economia e delle finanze, 2/12/1997, n. 304, su mef.gov.it.
  6. ^ a b c Codice Civile, libro I, titolo III, su brocardi.it.
  7. ^ Decreto del presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
  8. ^ G. Cottino, AA. VV., Lineamenti di diritto commerciale, Bologna, Zanichelli, 2016.
  9. ^ a b Residenza fiscale delle persone giuridiche -Parte 1, su mglobale.it.
  10. ^ E. Casetta, Manuale di Diritto amministrativo, ult. ed, Milano, Giuffrè.
  11. ^ a b c A. Contrino, E. Marello e E. della Valle, capitolo quarto, in Fondamenti di Diritto Tributario, CEDAM, 2020, p. 153.
  12. ^ Doppia imposizione: le controversie fiscali si risolvono più facilmente, su ipsoa.it.
  13. ^ Giuseppe Melis, Lezioni di diritto tributario, Torino, Giappichelli, 2018.
  14. ^ Convenzioni per evitare le doppie imposizioni, su finanze.gov.it.
  15. ^ Direttiva UE 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, su eur-lex.europa.eu.
  16. ^ Tassazione di interessi dividendi e royalties nel modello OCSE, su fiscomania.com.
  17. ^ a b Convenzione OCSE - Consiglio d'Europa sulla mutua assistenza amministrativa in materia fiscale, su finanze.it.
  18. ^ Trattato 25/01/1988 n 127 del Consiglio d'europa e OCSE, su coe.int.
  19. ^ Legge 11 dicembre 2016, n. 232
  20. ^ a b Neo residenti - Regime opzionale, su agenziaentrate.gov.it.
  21. ^ a b Regime Della Flat Tax Per I Neo Domiciliati In Italia, su fiscomania.com.
  22. ^ Codice Civile, Libro I, Titolo XIII, su brocardi.it.
  23. ^ Francesco Terrusi, Flat tax per gli stranieri, in Treccani.

Bibliografia

  • A. Contrino, E. della Valle, A. Marcheselli, E. Marello, G. Marini, S.M. Messina e M. Trivellin, Fondamenti di diritto tributario, Padova, CEDAM, 15 giugno 2020, ISBN 88-13-37389-9
  • Criteri per stabilire la residenza fiscale delle persone fisiche, in CONFLIAA, 24 maggio 2021
  • E. Casetta, Manuale di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2021, ISBN 8828829036
  • F. Migliorini, Tassazione di interessi dividendi e royalties nel modello OCSE, in fiscomania, 1 marzo 2022
  • F. Migliorini, Flat tax per chi sposta la residenza fiscale in Italia, in fiscomania, 26 giugno 2020
  • F. Terrusi, Manuale di diritto tributario, Neldiritto, giugno 2021, ISBN 9788832708257
  • G. Cottino, M Aiello, M. Callegari, M. Cavanna, S.A. Cerrato, E. Desana, B. Petrazzini, M. Spiotta, Lineamenti di diritto commerciale, Zanichelli Editore, 3 settembre 2018, ISBN 978-8808820471
  • G. Melis, Lezioni di diritto tributario. 6° ed., Giappichelli Editore, 2018, ISBN 978-88-921-1620-7
  • Residenza fiscale delle persone giuridiche, in mglobale, parte 1
  • S. Latini, Doppia imposizione: le controversie fiscali si risolvono più facilmente, in IPSOA, 12 febbraio 2020

Voci correlate

Principio della fonte

Irpef

Domicilio fiscale

T.I.U.R.

AIRE

Ministero dell'Economie e delle Finanze

Imposta

IRES

Sede legale

Atto costitutivo

Reddito

Potestà

Evasione fiscale

OCSE

dichiarazione dei redditi

Collegamenti esterni

  • Agenzia delle Entrate
  • Brocardi
  • Treccani
  Portale Diritto
  Portale Economia