Renitenza alla leva

La renitenza alla leva è il rifiuto di prestare il servizio militare obbligatorio, in violazione dell'obbligo coattivo eventualmente imposto dalla legge.

In Italia

La renitenza, sia prima che dopo l'unità d'Italia, ha sempre costituito reato, tradizionalmente punito con la reclusione nelle carceri italiane. Era un reato militare non prescrivibile. La pena era elevata al doppio in tempo di guerra.[1]

Nell'Italia repubblicana la fattispecie del reato è stata per lungo tempo disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964 n. 237.[2] In base all'art. 142 del D.P.R. 237/1964 il reato di renitenza si estingueva per prescrizione con il decorso di cinque anni dalla data di compimento del 45º anno di età (data di collocamento in congedo assoluto per limiti di età).[3]

Tuttavia dopo l'emanazione della legge 23 agosto 2004, n. 226 le chiamate al servizio militare obbligatorio in Italia sono state sospese a partire dal 1º gennaio 2005, limitando sostanzialmente la commissione del reato. Oggi la disciplina è contenuta nel d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 (codice dell'ordinamento militare).[4]

Note

  1. ^ http://www.treccani.it/enciclopedia/renitenza-alla-leva_(Enciclopedia-Italiana)/
  2. ^ Vedasi art. 135 D.P.R. 14 febbraio 1964 n. 237.
  3. ^ Operaio renitente alla leva arrestato L'operaio renitente alla leva arrestato. Chiesta la grazia, il caso al Quirinale dal Corriere della Sera, 18 agosto 2000
  4. ^ Vedasi in particolare l'art. 2079 d.lgs. 15 marzo 2010 n. 66 rubricato Renitenza alla leva

Voci correlate

Altri progetti

Altri progetti

  • Wikimedia Commons
  • Collabora a Wikimedia Commons Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su renitenza alla leva

Collegamenti esterni

  • Testo del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237 "Leva e reclutamento obbligatorio nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica".
Controllo di autoritàLCCN (EN) sh85085287 · GND (DE) 4033123-4 · BNF (FR) cb119386649 (data) · J9U (ENHE) 987007533865005171
  Portale Diritto
  Portale Guerra