Subornazione

Subornazione
Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione

La subornazione è l'atto di istigare taluno a venir meno ad un dovere cui è tenuto per legge o comunque per un obbligo socialmente rilevante. In molti ordinamenti, quando il dovere cui si istiga a venir meno è una prestazione dovuta per legge, è considerata un reato; tipicamente riguarda la prestazione di testimonianza e perciò la figura criminosa tipica è l'istigazione a prestare falsa testimonianza.

Generalmente il subornatore ricerca la condotta illecita del subornato attraverso l'allettamento mediante offerta o promessa di denaro o altra utilità; ma è oggetto di discussione in dottrina la configurabilità del reato se l'induzione viene commessa con minaccia o violenza, o comunque attraverso la rappresentazione della promessa di un danno ingiusto.

La subornazione nel diritto italiano

Delitto di
Intralcio alla giustizia
Fonte Codice penale italiano
Libro II, Titolo III, Capo I
Disposizioni art. 377
Competenza tribunale monocratico
Procedibilità d'ufficio
Arresto non consentito
Fermo non consentito
Pena si applicano le pene previste dagli art. 371 bis, 371 ter, 372 e 373 ridotte dalla metà ai due terzi

Nel codice penale italiano la fattispecie è prevista dall'art. 377 (precedentemente "Subornazione", ora rubricato come "Intralcio alla giustizia"[1]) che recita:

«Chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria ovvero a svolgere attività di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi ridotte dalla metà ai due terzi. La stessa disposizione si applica qualora l'offerta o la promessa sia accettata, ma la falsità non sia commessa. La condanna comporta l'interdizione dai pubblici uffici

Nel 2006 alla norma è stato aggiunto[2] il riferimento alla violenza o minaccia nell'induzione:

«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.»

Quest'aggiunta è talora chiamata "art. 377 bis".

Rigettando il ricorso avverso un provvedimento di restrizione cautelare intramuraria[3], la Corte di cassazione ha pertanto suffragato[4] la ricorrenza della subornazione nella sua perpertrazione attraverso minaccia, nonché la configurabilità del tentativo.

Note

  1. ^ Rubrica così sostituita dall'art. 14, L. 16 marzo 2006, n. 146.
  2. ^ Sempre art. 14, L. 16 marzo 2006, n. 146.
  3. ^ Ordinanza GIP del Tribunale di Pordenone, 28 marzo 2006
  4. ^ Sezione VI Penale, Sentenza 12 luglio 2006 (dep. 2 ottobre 2006), n. 32633/2006 (1496/2006)

Bibliografia

  • Carnelutti, Teoria del falso, Padova, 1935
  • Antolisei, Manuale di diritto penale, Milano, 2000
  • Cantarano, I delitti contro l'attività giudiziaria nella giurisprudenza, Padova, 1978
  • Fiandaca, Musco, Diritto penale, Bologna 2002
  • Romano B., La subornazione. Tra istigazione, corruzione e processo, Milano, 1993

Voci correlate

Collegamenti esterni

Controllo di autoritàThesaurus BNCF 6097 · GND (DE) 4144934-4 · NDL (ENJA) 00574114
  Portale Diritto: accedi alle voci di Wikipedia che trattano di Diritto